giovedì 10 maggio 2007

impianto di compostaggio

Cavarzere 9 Maggio 2007
L'evento di Cavarzere dovrebbe essere stato organizzato dalle tre amministrazioni comunali di concerto con la provincia di Venezia allo scopo di trovare un'intesa tra i tre comuni per collocare nell'area meridionale della provincia un impianto di compostaggio.
La necessità nasce dall'urgenza di sopperire al mancanza di impiantistica per l'aumento ( per fortuna) dell'aumento della differenziata, più è aumentata la percentuale di differenziata maggiormente sono aumentati i conferimenti di materiale organico all'impianto sito nel territorio del comune di Venezia.
E' senz'altro importante programmare l'attività industriale dello smaltimenti dei rifiuti ( con il trattamento e il riciclo ) come è altrettanto importante cercare anche di ridurre la produzione di rifiuti.
Nella relazione all'assemblea ( erano presenti oltre ai Cavarzerani anche comitati di Cona e un nutrito gruppo del comitato di Ca'Pasqua che ha filmato tutto ) è stato spiegato dettagliatamente che i nuovi impianti tecnologicamente più avanzati utilizzando un duplice processo ( anaerobico e aerobico) riescono ad emettere meno cattivi odori.
E in questo processo di individuazione dell'area più adatta si deve coinvolgere quanto più possibile i residenti attraverso più strumenti: dalla realizzazione di ammortizzatori ambientali ( Impianti di boschi, realizzazioni di opere quali piste ciclopedonali ) alla visita di altri impianti attualmente in attività in Austria dove si diceva che coesistono con zone residenziali ( addirittura).
Dall'incontro è comunque emersa oltre alla consueta lostilità di comitati vari e di residenti comunque contrari alla realizzazione dell'impianto anche un certo interesse da parte di più soggetti che, è una mia impressione, avvertono o sono a conoscenza dei benefici per il comune di Cavarzere ( sicuramente l'abbattimento dei costi dello smaltimento dei rifiuti, entrate economiche che portano risorse al bilancio comunale ) non è mancata anche la polemica per alcuni presunti acquisizione di aree da parte del comune di Cavarzere alla faccia della trasparenza.

Cavarzere 9 maggio 2007

Mercoledì sera, per svagarmi un po', sono andato a sentire ( e ho approfittato per fare comunque campagna elettorale ) l'incontro che si è tenuto a Cavarzere per raggiungere l'accordo per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la provincia di Venezia e i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona.
All'evento erano presenti il nostro carissimo futuro ex sindaco Guarnieri i rispettivi sindaci di Cavarzere e Cona e l'assessore provinciale ( dovrebbe essere all'ambiente ) Da Villa.
In sintesi con questo protocollo si dovrebbero porre i requisiti per individuare le aree più adatte per la costruzione di questo centro di compostaggio. ( sto caricando info all'indirizzo: http://impiantodicompostaggio.blogspot.com/ ma non è ancora completo)
Lo smaltimento dei rifiuti è un problema complesso che dovremo affrontare celermente nella prossima amministrazione e, mi permetto di dire, non a colpi di promozioni all'interno di asp ( ora sst ) e Veritas, e spartizioni politiche come in sostanza sono stati bravi Todaro e Guarnieri ma con atti concreti.
Comunque per informarvi della situazione attuale ( a bocce ferme per la campagna elettorale) siamo contrari totalmente alla realizzazione di un impianto di compostaggio nel nostro territorio comunale in quanto i ( pochi) benefici sarebbero di gran lunga annientati dai danni che sicuramente comporterebbe la presenza di questo impianto.
L'altra sera il nostro Guarnieri si è ben guardato da dichiarare l'indisponibilità della nostra città ( al contrario del futuro capo dell'opposizione lucio Tiozzo) attenendosi al codice deontologico delle amministrazioni di sinistra ( mentire facendo finta di dire la verità) affermando che l'oggetto dell'incontro è quello di trovare il metodo per risolvere il problema in modo traspare
In realtà il gioco politico si svolge in questo modo:
a) Cavarzare è interessata ad accogliere l'impianto, ha un'ampia disponibilità di spazi, non avrebbe danni al turismo ( non ne ha ) ma deve fare i conti con l'opposizione ( di sinistra )
b) Cona sarebbe anche disposta ad accogliere l'impianto ma temono che gli mettano anche la centrale elettrica.
c) Per quanto riguarda il centro sinistra di Chioggia si sono messi in una situazione attendista, senza dichiararsi ( come il centro destra ) ha preferito NON DECIDERE, " aspettiamo a vedere chi vincerà le elezioni poi vedremo"
Alla prossima

CRITERI DI ESCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

PROVINCIADIVENEZIA protocollo D'INTESA
TRA
provincia DI venezia
E
IL comune DI cavarzere IL comune DI chioggia IL comune DI cona



COMUNE DI CHIOGGIA
COMUNE DI CONA


CRITERI DI ESCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI
II Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani prevede, tra l'altro, l'individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione di discariche o impianti di gestione dei rifiuti.
Successivamente all'approvazione di tale Piano, il Consiglio Regionale del Veneto, con deliberazione n. 59 del 22
novembre 2004, ha approvato il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, che definisce nuovi criteri in base ai quali le Province
devono provvedere all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
In particolare, vengono presi in esame i vincoli territoriali, i principali strumenti di pianificazione ed altri strumenti che
individuano porzioni di territorio sottoposte a differenti gradi di tutela.
Tali livelli escludono a priori la possibilità di realizzare alcune o tutte le tipologie di impianto (criteri di esclusione), oppure
suggeriscono la definizione di criteri di non idoneità basati sulla mitigazione degli impatti (raccomandazioni).
Sono stati considerati alcuni vincoli da rispettare ed elementi da tenere in considerazione:
Vincolo paesaggistico
Vincolo idrogeologico
Vincolo storico ed archeologico - Vincolo ambientale
Altri vincoli ed elementi da considerare
Sulla base di tali nuovi criteri, la Provincia di Venezia sta provvedendo all'adeguamento del proprio Piano Provinciale. L'accordo di programma stipulato tra la Provincia ed i Comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona, peraltro, prevede che venga individuata un'area, in cui localizzare un impianto per il compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani e del verde, entro il 30.6.2007, data non compatibile con i tempi di redazione ed approvazione dell'aggiornamento del Piano Provinciale.
Per tale motivo, l'organismo di controllo sullo stato di attuazione del protocollo d'intesa ha condiviso la proposta di definire in via preliminare, tenendo conto dei vincoli dettati dal Piano Regionale, i criteri di esclusione finalizzati all'individuazione dell'area su cui localizzare l'impianto di compostaggio e biodigestione anaerobica previsto per l'area meridionale, che vengono riportati nella tabella che segue.
Vincolo paesaggistico
Criteri di esclusione
E' esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:
- le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali
normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero
della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40
i ghiacciai ed i circhi glaciali.
Raccomandazioni
Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico dalla Legge 1497/39 o dalla Legge 431/85, per procedere all'eventuale classificazione come non idonee alla realizzazione di specifiche tipologie impiantistiche di porzioni di territorio comprese all'intemo di tali aree e diverse da quelle precedentemente citate, deve essere tenuto presente il carattere di tutela paesaggistica, storico -architettonica ed ecologica del vincolo in questione e le azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opere.
Per ogni tipologia impiantistica, l'inidoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione, di gestione e di dismissione nonché i vincoli sull'uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura dell'impianto.
La progettazione dell'impianto dovrà tener conto del suo inserimento nel contesto paesaggistico locale, caratterizzato dalla presenza di fabbricati ad uso rurale, in modo tale da non compromettere la contiguità del paesaggio.
Tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere svolte all'interno degli edifici e si dovranno evitare strutture tecnologiche particolarmente impattanti.


Vincolo ambientale
Criteri di esclusione
E' esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:
- ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA),
le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448.
- zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 NtA),
- riserve integrali dello stato (L 431/85, cfr. PTRC Tavola 10)
rete ecologica europea denominata "Natura 2000" Con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, per:
gli Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (cfr. PTRC Tavole n. 5 e 9, art. 33 NtA)
le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (cfr. PTRC Tavole 5 e 9, art. 34 NtA) le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali (cfr. PTRC Tavole 5 e 9, art. 35 NtA) la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla L.R. 10/99.
Raccomandazioni
Aree litoranee con tendenza all'arretramento (cfr. PTRC Tavole 1 e
10, art. 11 NtA)
In corrispondenza delle linee di costa con tendenza all'arretramento le
Province dovranno definire una fascia di inidoneità la cui profondità,
misurata a partire dalla linea di battigia, dovrà essere fissata anche in
relazione al tasso locale di erosione.
Allo scopo sarà opportuno acquisire i pareri del Magistrato alle Acque,
della Capitaneria di Porto, del Genio Civile Opere Marittime, del
Provveditorato al Porto.
La larghezza della fascia potrà variare in dipendenza della tipologia di
impianto. Maggiore protezione dovrà essere prevista per gli impianti di
discarica, fatta eccezione per le discariche per inerti non abilitate per
l'amianto.
Aree litoranee soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art 11
NtA)
Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare
l'inidoneità delle aree litoranee soggette a subsidenza.
Allo scopo sarà opportuno acquisire i pareri del Magistrato alle Acque,
della Capitaneria di Porto, del Genio Civile Opere Marittime, del
Provveditorato al Porto.
Si ritiene opportuno definire una congrua fascia di rispetto dalla linea di costa, indipendentemente dalla tendenza all'arretramento o alla subsidenza, da escludere dalla realizzazione di impianti, anche se non si tratta di discariche.


Inquinamento atmosferico

Raccomandazioni
L'impatto ambientale da emissioni aeriformi può essere particolarmente sensibile per gli impianti di trattamento termico, i quali possono produrre

In fase di valutazione delle singole aree si dovrà tener conto della collocazione

emissioni in atmosfera tali da interessare porzioni consistenti di territorio. Gli effetti possono variare in funzione della tecnologia adottata, delle modalità gestionali dell'impianto e delle condizioni atmosferiche. In dipendenza dalle diverse condizioni meteorologiche locali possibili e delle condizioni di esercizio, l'area interessata dalle ricadute delle emissioni di un impianto può cambiare e variare notevolmente in estensione. Pertanto, anche al di fuori delle aree giudicate non idonee, un criterio per

dell'impianto in dirczione sottovento rispetto ai centri abitati, in relazione ai venti prevalenti nell'area, al fine di evitare disagi alla popolazione derivanti dalla diffusione di odori molesti.

il giudizio di inidoneità può essere individuato in funzione: dei venti predominanti o persistenti; della presenza di bersagli particolarmente sensibili;

della presenza nei pressi del sito di altri impianti o di attività che già cagionano un elevato inquinamento atmosferico; delle specifiche condizioni meteoclimatiche.

Siti soggetti ad erosione

Raccomandazioni
Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione. Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve

A parte le aree soggette ad erosione costiera, di cui si è detto in precedenza, non si ritiene di porre ulteriori vincoli, in considerazione della natura del territorio preso in esame.

prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo.

Siti soggetti a rischio di incendi boschivi

Raccomandazioni
Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi. Tali aree possono essere dichiarate inidonee in relazione alle seguenti tipologie impiantistiche: discariche; impianti di incenerimento; impianti di compostaggio; impianti di digestione anaerobica; stoccaggi provvisori o definitivi. Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime

Le aree boschive presenti sono già escluse per altri motivi (paesaggistici, naturalistici, ...).



Inquinamento atmosferico

Raccomandazioni
L'impatto ambientale da emissioni aeriformi può essere particolarmente sensibile per gli impianti di trattamento termico, i quali possono produrre

In fase di valutazione delle singole aree si dovrà tener conto della collocazione

emissioni in atmosfera tali da interessare porzioni consistenti di territorio. Gli effetti possono variare in funzione della tecnologia adottata, delle modalità gestionali dell'impianto e delle condizioni atmosferiche. In dipendenza dalle diverse condizioni meteorologiche locali possibili e delle condizioni di esercizio, l'area interessata dalle ricadute delle emissioni di un impianto può cambiare e variare notevolmente in estensione. Pertanto, anche al di fuori delle aree giudicate non idonee, un criterio per

dell'impianto in dirczione sottovento rispetto ai centri abitati, in relazione ai venti prevalenti nell'area, al fine di evitare disagi alla popolazione derivanti dalla diffusione di odori molesti.

il giudizio di inidoneità può essere individuato in funzione: dei venti predominanti o persistenti; della presenza di bersagli particolarmente sensibili;

della presenza nei pressi del sito di altri impianti o di attività che già cagionano un elevato inquinamento atmosferico; delle specifiche condizioni meteoclimatiche.

Siti soggetti ad erosione

Raccomandazioni
Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione. Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve

A parte le aree soggette ad erosione costiera, di cui si è detto in precedenza, non si ritiene di porre ulteriori vincoli, in considerazione della natura del territorio preso in esame.

prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo.

Siti soggetti a rischio di incendi boschivi

Raccomandazioni
Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi. Tali aree possono essere dichiarate inidonee in relazione alle seguenti tipologie impiantistiche: discariche; impianti di incenerimento; impianti di compostaggio; impianti di digestione anaerobica; stoccaggi provvisori o definitivi. Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime

Le aree boschive presenti sono già escluse per altri motivi (paesaggistici, naturalistici, ...).